27 marzo 2011

Ricerca e Sviluppo: Come Funziona la Legge Valdostana

La giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Ennio Pastoret, ha deliberato (dgr 243 del 4 febbraio 2011) i nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi (tramite procedimento a sportello, cioè senza termini di apertura e chiusura, oppure a bando) a favore della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi e servizi per grandi, medie e piccole imprese come previsto dalla legge regionale n.84 del 7 dicembre 1993. 


Si conferma l’intensità dei contributi che nel caso della ricerca industriale va dal 50 al 70% a seconda che si tratti di grande, media o piccola impresa, se invece si tratta di sviluppo sperimentale si va dal 25 al 45%. Nel caso di collaborazione tra almeno due imprese indipendenti o tra un’impresa ed un organismo di ricerca la percentuale va dal 65 all’80% e dal 40 al 60%. 


Con ricerca industriale si intende la «ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti». Per attività di sviluppo sperimentale l’«acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati». 


Il limite massimo annuale di contribuzione è di un milione per le grandi imprese, 500mila per le medie e 250mila per le piccole. le imprese insediate con sedi operative nell’area industriale Cogne di Aosta e nella pépinière d’entreprises di Pont-Saint-Martin. In questo caso il tetto è triplicato: e si va da 750mila a 3 milioni. 


Hanno acceso ai contributi le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci, i consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di dipendenti propri non inferiore a cinque, i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a cinque e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al settanta per cento da imprese industriali. 


Il requisito minimo dei dipendenti non è obbligatorio al momento di presentazione della domanda purché i richiedenti possiedano il requisito prima della concessione del contributo e, comunque, non oltre 60 giorni dall’approvazione del progetto da parte del Comitato tecnico. I soggetti beneficiari devono avere sede operativa in Valle d’Aosta. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, sono considerati soggetti beneficiari le imprese che compongono il raggruppamento: tutte devono pertanto avere una sede operativa in Valle d’Aosta. «Per sede operativa – si legge nella delibera - si intende una struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell’attività dell’impresa, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale. Anche in questo caso possono presentare domanda di contributo imprese, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese che non dispongono ancora di una sede operativa in Valle d’Aosta purché riescano ad essere operativi nella sede valdostana prima della concessione del contributo e, comunque, non oltre 60 giorni dall’approvazione del progetto da parte del Comitato tecnico». 


La delibera disciplina con attenzione anche la collaborazione con i centri di ricerca che deve essere formalizzata mediante la stipula di un contratto precedentemente alla presentazione della domanda di contributo. «Devono essere definite – si legge ancora nella delibera -  le modalità della collaborazione ed i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell’attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto». 


L’organismo di ricerca deve ricevere dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’attività svolta dall’organismo di ricerca nell’ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell’organismo di ricerca deve essere dedotto da tale compenso.


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